NOVITA’ 2017

CHI NON DEVE RIPRESENTARE LA DOMANDA

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti NON sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 ne ad inviare la dichiarazione sostitutiva.

La domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 infatti hanno valenza  anche per l’anno 2017  nel caso in cui  permangano le medesime condizioni del 2016.

Attenzione: In caso di variazione del rappresentate legale è necessario trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010 (per gli enti del volontariato è disponibile il modello Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale – pdf.)

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017  e la successiva dichiarazione sostituiva da chi devono essere trasmesse e inviate?

Devono essere trasmesse e inviate da:

  • dagli enti di nuova costituzione
  • dagli enti che non si sono iscritti nel 2016
  • dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche in questi casi dovranno anche spedire entro il 30 giugno 2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( modello di dichiarazione sostitutiva – pdf ), ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione .

Per le modalità consultare il sito:

www.agenziaentrate.gov.it

©2024 Semplica - il portale delle associazioni - P.I. 03548710130 - Privacy Policy