Gentili Associazioni e Società sportive,
a decorrere dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emettere la fattura elettronica si estende anche alle operazioni con l’estero UE ed EXTRAUE.

CHI :
Quest’obbligo riguarda tutti i possessori di partita IVA (e quindi anche persone fisiche con partita IVA, società, associazioni);

QUANDO :
In caso di acquisti di beni o servizi dall’estero o in caso di vendita di propri beni o propri servizi all’estero.

COSA FARE :
IN CASO DI VENDITE (sia di beni che di servizi) ad un cliente UE o EXTRAUE sarà obbligatoria l’emissione della fatturazione elettronica.

La fattura elettronica emessa deve essere inviata (trasmessa) all’agenzia delle entrate tramite un sistema di interscambio. La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla cessione del bene o dall’effettuazione della prestazione di servizi o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

IN CASO DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SI RICEVE LA FATTURA DAL FORNITORE ESTERO.
CHI RICEVE LA FATTURA DOVRA’ EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA.

In sostanza per gli acquisti dall’estero documentati sia con fatture cartacee che via mail, l’acquirente italiano dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
La fattura elettronica a fronte degli acquisti dall’estero deve essere emessa e trasmessa al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate entro il quindicesimo (15°) giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. In sostanza entro il 15 del mese successivo all’acquisto.

Chi trasmette questa fattura elettronica, riceverà dall’agenzia entrate la comunicazione di ricezione senza coinvolgere il fornitore estero.

Sono esonerate le associazioni/società sportive che hanno optato per il regime forfettario previsto dalla L. 398/91 e hanno ricavi commerciali inferiori a euro 25.000.

SANZIONI
Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all’esterometro.
Il novellato art. 11 co. 2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.
La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga al 1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

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