OGGETTO: RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

nel caso in cui nel corso del 2016 vi siano state variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello

SCADENZA: 31 marzo 2017

FONTI:  Istruzioni modello Eas  –   RM 125/E DEL 6/12/2010

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui  si verifichi una variazione dei soli dati relativi:

  • agli importi di cui ai punti 20 e 21 relativi ai proventi per l’attività di sponsorizzazione o pubblicità qualora si sia modificata la circostanza che l’ente si avvalga o meno di messaggi pubblicitari per la diffusione di propri beni e servizi (punto 21);
  • del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33;
  • dei dati di cui ai punti 23 all’ammontare delle entrate medie degli ultimi tre esercizi, al numero degli associati 24,
  • all’importo delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti 30 e 31.

La RM 125/e 6/12/2010 inoltre chiarisce inoltre che :

l’obbligo di presentazione del modello EAS non è necessario nel caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione.

Quindi quando siano già state comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita IVA ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita IVA.

  • variazioni dei dati del rappresentante legale
  • variazioni dei dati del consiglio
  • dati relativi all’ente (variazione di indirizzo, di denominazione ecc.)

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