OGGETTO: RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS
nel caso in cui nel corso del 2016 vi siano state variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello
SCADENZA: 31 marzo 2017
FONTI: Istruzioni modello Eas – RM 125/E DEL 6/12/2010
CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI:
“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui si verifichi una variazione dei soli dati relativi:
- agli importi di cui ai punti 20 e 21 relativi ai proventi per l’attività di sponsorizzazione o pubblicità qualora si sia modificata la circostanza che l’ente si avvalga o meno di messaggi pubblicitari per la diffusione di propri beni e servizi (punto 21);
- del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33;
- dei dati di cui ai punti 23 all’ammontare delle entrate medie degli ultimi tre esercizi, al numero degli associati 24,
- all’importo delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti 30 e 31.
La RM 125/e 6/12/2010 inoltre chiarisce inoltre che :
l’obbligo di presentazione del modello EAS non è necessario nel caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione.
Quindi quando siano già state comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita IVA ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita IVA.
- variazioni dei dati del rappresentante legale
- variazioni dei dati del consiglio
- dati relativi all’ente (variazione di indirizzo, di denominazione ecc.)